Responsabile Tecnico Albo Gestori Ambientali – Cosa cambia dal 16 ottobre 2017

Albo Gestori Ambientali – Responsabile Tecnico (D.M. 120/2014; Delibera del Comitato Nazionale n.6/2017)

Entrata in vigore della Deliberazione Albo del 30 maggio 2017 .

Cosa cambia con l’entrata in vigore  Deliberazione Albo del 30 maggio 2017?

Per i soggetti che ricoprono o intendono ricoprire il ruolo di Responsabile Tecnico Albo GA, si può delineare il seguente quadro di sintesi:

Responsabili tecnici Albo Gestori Ambientali già incaricati e in essere alla data di entrata in vigore del 16 ottobre 2017.

Potranno continuare ad esercitare la professione per un periodo transitorio non superiore al quinquennio, ma restano obbligati alle verifiche di aggiornamento che partiranno dal 2 gennaio 2021. Per categorie diverse e classi superiori dovranno comunque conseguire esame apposito.

Soggetti in possesso di attestati precedenti  all’entrata in vigore del 16 ottobre 2017.

Perderanno il requisito nel caso in cui non siano incaricati al momento dell’entrata in vigore delle nuove norme

Aspiranti RT non in possesso di diploma di scuola media secondaria.

Con la nuova norma non potranno partecipare agli esami.

Esperienza.

Dopo l’entrata in vigore della nuova norma, a seguito di apposita richiesta, decorrerà dal momento in cui l’Albo ufficializzerà con propria Deliberazione.

Esenzione esami.

E’ dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno venti anni. Sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell’ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo.

Esami
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali prevede l’obbligo di una verifica per acquisire, e poi per mantenere, la carica di Responsabile tecnico nelle imprese iscritte all’Albo. La verifica si compone di 5 moduli:

– Modulo Obbligatorio per tutte le categorie

– Modulo Specialistico. Raccolta e trasporto rifiuti per le categorie 1 – 4 – 5

– Modulo Specialistico. Categoria 8 – intermediazione e commercio rifiuti

– Modulo Specialistico. Categoria 9 – bonifica di siti

– Modulo Specialistico. Categoria 10 – attività di bonifica di beni contenenti amianto

Il candidato si può iscrivere, oltre che al modulo obbligatorio, a un solo modulo specialistico, da sostenere nella sede di esame prescelta.
La verifica si svolge mediante prova scritta con 80 quiz a risposta multipla di cui 40 relativi al modulo obbligatorio e 40 relativi al modulo specialistico.