Nuove verifiche Albo Gestori Ambientali

Albo Gestori Ambientali – Responsabile Tecnico (D.M. 120/2014; Delibera del Comitato Nazionale n.6/2017).

Quali requisiti deve avere il Responsabile Tecnico dell’Albo Gestori Ambientali?

Con l’entrata in vigore della Deliberazione Albo n. 6 del 30 maggio 2017 si può delineare, per i soggetti che ricoprono o intendono ricoprire il ruolo di Responsabile Tecnico Albo GA,  il seguente quadro di sintesi:

Responsabili Tecnici già  in essere alla data di entrata in vigore del 16 ottobre 2017.

Potranno continuare ad esercitare la professione per un periodo transitorio non superiore al quinquennio, ma restano obbligati alle verifiche di aggiornamento che partiranno dal 2 gennaio 2021. Per categorie diverse e classi superiori dovranno comunque conseguire esame apposito.

Soggetti in possesso di attestati precedenti all’entrata in vigore del 16 ottobre 2017.

Hanno perso il requisito nel caso in cui non fossero già incaricati al momento dell’entrata in vigore delle nuove norme

Esperienza.

Dopo l’entrata in vigore della nuova norma, a seguito di apposita richiesta, decorrerà dal momento in cui l’Albo la  ufficializzerà con propria Deliberazione.

Esenzione esami per Responsabile Tecnico Albo Gestori Ambientali.

E’ dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico negli ultimi 5 anni e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza continuativa nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno venti anni.

Esami.
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali prevede l’obbligo di una verifica per acquisire, e poi per mantenere, la carica di Responsabile tecnico nelle imprese iscritte all’Albo.  La verifica si compone di 5 moduli.

I Quiz (aggiornati al 15/12/2022)  delle Verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico (art. 13 comma 1 D.M. 120/2014; art.2 Delibera del Comitato Nazionale n.6/2017) sono i seguenti

Chiarimenti sui requisiti del responsabile tecnico – Circolare dell’Albo n. 59 del 12 gennaio 2018

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha pubblicato in data 12 gennaio 2018 la Circolare n. 59,  recante “Applicazione disposizioni delibera n. 6 del 30 maggio 2017, che riguarda i requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del DM n. 120/2014”.

Viene fatta chiarezza su alcuni dubbi che erano sorti in fase di lettura della delibera Albo 30 maggio 2017 inerenti la disciplina del Responsabile Tecnico dell’Albo Gestori Ambientali.

In sintesi:

-fornisce maggiori informazioni sulle verifiche e le disposizioni transitorie dal vecchio al nuovo sistema.

-conferma che il Responsabile Tecnico di un’impresa di trasporto di Rifiuti pericolosi è idoneo anche per il trasporto dei non Pericolosi;

-definisce meglio la disciplina dell’affiancamento al Responsabile Tecnico e la dispensa alle verifiche.

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Per le persone che ricoprono l’incarico possiamo finalmente segnalare una Assicurazione specifica dedicata al Respondabile Tecnico dell’Albo Gestori Ambientali.

Nuove sotto categorie Albo Gestori Ambientali

ALBO GESTORI AMBIENTALI
Dotazioni per le Categorie 1, 4 e 5 – Nuove Sottocategorie e criteri di calcolo per le dotazioni

Ricordiamo che dal   1° febbraio 2017 è entrata in vigore laDelibera Albo n. 5 del 3 novembre 2016.

Essa contiene i Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5

La Delibera è strutturata come segue:
– Allegati A e B

Indicano le dotazioni di veicoli e personale per l’iscrizione in Categoria 1 con procedura ordinaria e semplificata.

– Allegato C

Dotazioni di veicoli e personale per le attività di spazzamento meccanico.

– Allegato D

Aggiunge le seguenti sotto categorie:
– Rifiuti Urbani nelle aree portuali;
– Rifiuti Urbani sulle strade extraurbane e autostrade;
– Rifiuti Urbani sulle spiagge marittime e laquali e sulle dive dei corsi d’acqua.

le cui dotazioni non verranno individuate in base al numero degli abitanti ma in base alle quantità di rifiuti

– Allegato E

Dotazioni per l’iscrizione nelle Categorie 4 e 5.

– Allegato F

Riporta l’attestazione di affidamento bancario.

Infine viene inoltre individuata la capacità finanziaria prevista nelle Categorie dalla 1 alla 5

Verifiche ed esito dei primi esami del Responsabile Tecnico dell’Albo Gestori Ambientali.

Facciamo il punto sulle verifiche ed esito dei primi esami del Responsabile Tecnico dell’Albo Gestori Ambientali.

Mi occupo di ambiente da oltre 25 anni e ho avuto la fortuna (se così si può dire) di seguire l’iter e l’evoluzione della maggior parte delle norme in materia ambientale, a partire dal DPR 915/82 fino ad oggi.

Sezione Iscitti Promossi % Catt.e 1-4-5 Cat. 8 Cat. 9 Cat. 10
Venezia 140 31 22,14 22 1 7 1
Napoli 253 18 7,11 11 3 1 3
Cagliari 83 7 8,43 2   3 2
Milano 149 33 22,15 15 12 2 4
Palermo 95 5 5,26 2   1 2
Roma 94 19 20,21 12 4 2 1
Torino 59 10 16,95 7    2  1

………..vedi tutta la tabella  a questo indirizzo

Nota: nel tempo i dati potrebbero subire piccole variazioni dovute, ad sempio, ai ricorsi o ai ritiri

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Circolare dell’Albo n. 59 del 12 gennaio 2018 – Chiarimenti su requisi RT

Chiarimenti sui requisiti del responsabile tecnico – Circolare dell’Albo n. 59 del 12 gennaio 2018

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha pubblicato in data 12 gennaio 2018 la Circolare n. 59, recante “Applicazione disposizioni delibera n. 6 del 30 maggio 2017, che riguarda   i requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del DM n.  120/2014”.

Con tale Circolare sono stati chiariti  alcuni dei dubbi che erano sorti in fase di lettura e di interpretazione della delibera Albo 30 maggio 2017  ,inerenti la disciplina del Responsabile Tecnico dell’Albo Gestori Ambientali.

Si fa rilevare quanto segue:

  • maggiori informazioni in merito alle  verifiche e alle disposizioni transitorie dal vecchio al nuovo sistema;
  • viene confermato che il Responsabile Tecnico di un’impresa di trasporto di Rifiuti pericolosi è idoneo anche per il trasporto dei rifiuti non Pericolosi;
  • chiarimenti sulla disciplina dell’affiancamento al Responsabile Tecnico e la dispensa alle verifiche.

Assicurazione per il Responsabile Tecnico Albo Gestori Ambientali

Come assicurare il Responsabile Tecnico Albo Gestori Ambientali?

Per anni abbiamo cercato una compagnia di assicurazioni che, insieme alla nostra collaborazione ed esperienza  di oltre 25 anni nel settore ambientale, potesse proporre una soluzione al problema della copertura assicurativa per il Responsabile Tecnico dell’Albo Gestori Ambientali.

Ricordiamo che il compito del Responsabile Tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.

Si tratta di una materia, quella inerente l’Albo Gestori Ambientali, molto settoriale e generalmente poco conosciuta ai non addetti ai lavori.

Questo implica una evidente difficoltà per le compagnie di assicurazioni di  parametrare il rischio e quindi di dare una corretta configurazione alla copertura.

Per chi fosse interessato a ricevere un’offerta di assicurazione della responsabilità civile Professionale possiamo inviare un modulo da compilare in formato .pdf cui seguirà offerta da parte della Compagnia di assicurazioni per una copertura personalizzata.

Inviare richiesta a info@globconsult.it inserendo i seguenti dati:

– Oggetto: Richiesta Modulo per Offerta copertura RT Albo GA.

– Nome Impresa e indirizzo

– Categoria/e e relativa Classe per cui il Responsabile Tecnico manifesta interesse per la copertura assicurativa

– Indirizzo email a cui inviare il modulo

– Un riferimento telefonico

Facciamo presente che ad oggi la maggior parte delle assicurazioni già stipulate su alcuni dei nostri Clienti e da noi visionate, risultano di tipo generico con il pericolo quindi di non offrire idonea copertura.

Responsabile Tecnico Albo Gestori Ambientali – Cosa cambia dal 16 ottobre 2017

Albo Gestori Ambientali – Responsabile Tecnico (D.M. 120/2014; Delibera del Comitato Nazionale n.6/2017)

Entrata in vigore della Deliberazione Albo del 30 maggio 2017 .

Cosa cambia con l’entrata in vigore  Deliberazione Albo del 30 maggio 2017?

Per i soggetti che ricoprono o intendono ricoprire il ruolo di Responsabile Tecnico Albo GA, si può delineare il seguente quadro di sintesi:

Responsabili tecnici Albo Gestori Ambientali già incaricati e in essere alla data di entrata in vigore del 16 ottobre 2017.

Potranno continuare ad esercitare la professione per un periodo transitorio non superiore al quinquennio, ma restano obbligati alle verifiche di aggiornamento che partiranno dal 2 gennaio 2021. Per categorie diverse e classi superiori dovranno comunque conseguire esame apposito.

Soggetti in possesso di attestati precedenti  all’entrata in vigore del 16 ottobre 2017.

Perderanno il requisito nel caso in cui non siano incaricati al momento dell’entrata in vigore delle nuove norme

Aspiranti RT non in possesso di diploma di scuola media secondaria.

Con la nuova norma non potranno partecipare agli esami.

Esperienza.

Dopo l’entrata in vigore della nuova norma, a seguito di apposita richiesta, decorrerà dal momento in cui l’Albo ufficializzerà con propria Deliberazione.

Esenzione esami.

E’ dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno venti anni. Sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell’ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo.

Esami
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali prevede l’obbligo di una verifica per acquisire, e poi per mantenere, la carica di Responsabile tecnico nelle imprese iscritte all’Albo. La verifica si compone di 5 moduli:

– Modulo Obbligatorio per tutte le categorie

– Modulo Specialistico. Raccolta e trasporto rifiuti per le categorie 1 – 4 – 5

– Modulo Specialistico. Categoria 8 – intermediazione e commercio rifiuti

– Modulo Specialistico. Categoria 9 – bonifica di siti

– Modulo Specialistico. Categoria 10 – attività di bonifica di beni contenenti amianto

Il candidato si può iscrivere, oltre che al modulo obbligatorio, a un solo modulo specialistico, da sostenere nella sede di esame prescelta.
La verifica si svolge mediante prova scritta con 80 quiz a risposta multipla di cui 40 relativi al modulo obbligatorio e 40 relativi al modulo specialistico.